Art. 3.
(Livelli essenziali delle prestazioni
socio-assistenziali e diritti esigibili).

      1. I livelli essenziali delle prestazioni socio-assistenziali per le persone non autosufficienti (LESNA) sono parte integrante dei livelli essenziali delle prestazioni sociali definiti ai sensi degli articoli 18, comma 3, e 22 della legge 8 novembre 2000, n. 328, e i relativi parametri sono definiti nel Piano nazionale per la non autosufficienza di cui all'articolo 5 della presente legge. Gli oneri relativi alle prestazioni garantite dai LESNA sono posti a carico del Fondo nazionale per la non autosufficienza istituito ai sensi dell'articolo 8.
      2. I LESNA garantiscono su tutto il territorio nazionale l'esigibilità dei seguenti diritti:

          a) informazione e consulenza sulla rete di prestazioni offerte per la non autosufficienza e accesso unificato ai servizi

 

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socio-sanitari, nonché misure di pronto intervento;

          b) valutazione multidimensionale individuale;

          c) predisposizione del PIA e accompagnamento nel percorso assistenziale da esso definito;

          d) prestazioni integrate, domiciliari, semiresidenziali, residenziali e di ricovero di sollievo, in relazione alle diverge componenti di cura, assistenza, sostegno personale, familiare e sociale.

      3. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi di cui al comma 2, i LESNA sono suddivisi in base alle seguenti prestazioni:

          a) assistenza tutelare alla persona a carattere domiciliare;

          b) aiuto domestico-familiare, ivi compreso quello a sostegno delle cure prestate dai familiari;

          c) assistenza economica;

          d) adeguamento e miglioramento delle condizioni abitative ai fini di una migliore fruizione dell'abitazione;

          e) sostegno alla mobilità.

      4. Le prestazioni garantite dai LESNA non sostituiscono quelle erogate del Servizio sanitario nazionale, ma si integrano con le stesse, in particolare con quelle indicate nell'allegato C annesso al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, e successive modificazioni, e concorrono alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza integrata socio-sanitaria, ai sensi dell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni. I livelli essenziali delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie, erogate con continuità temporale e senza restrizioni per le persone non

 

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autosufficienti, si integrano con le prestazioni garantite dai LESNA. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130.
      5. Le regioni possono stabilire ulteriori e più elevati livelli essenziali, con oneri finanziari a carico dei rispettivi bilanci.